L’(in)Fausto è un uomo dalle grandi risorse: riesce sempre a
trovare il modo di farsi notare per le sue uscite - tutte più che opinabili -
sui più disparati temi. Nel giorno in cui vengono resi pubblici i dati del
referendum-truffa tra i lavoratori, riguardante il protocollo sul benessere, il
presidente della Camera non trova di meglio da fare che bocciare la richiesta
del ministro delle Comunicazioni - Paolo Gentiloni - di fare in fretta la legge
di riordino e assegnazione delle
frequenze radiotelevisive adibite al servizio pubblico e privato, questo per
evitare le salatissime multe dell’Ue (l’Italia fa parte per la zona di
continente europeo di competenza della zona 1 e al riguardo le assegnazioni
dello spettro elettromagnetico devono rispettare la normativa che stabilisce la
ripartizione come da convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni «ITU» e per quanto riguardo
l’Europa (e nello specico per l’Italia) intesa non come comunità politica ma, e
questo fin da quando l’etere iniziò ad affollarsi, zona di appartenenza fisica,
alla normativa europea CEPT [*]). L’ex segretario rifondarolo risponde che «la politica detta le
sue priorità: la Gentiloni, dopo il rinvio bipartisan per dare la precedenza al
decreto sui trasporti, deve dare la precedenza alle riforme costituzionali e
alla legge elettorale». La terza carica dello Stato probabilmente si confonde,
crede di essere all’ultimo anno della legislatura, quello normalmente deputato
alla riforma della legge elettorale; d’altra parte non si vede quali modifiche
costituzionali siano così urgenti da accordare loro una corsia preferenziale:
la carta fondamentale della Repubblica è già stata stravolta abbastanza da far
rigirare nella tomba i ‘padri costituenti’, perché continuare ad accanirsi? Ci sorge il dubbio che l’(in)Fausto utilizzi
strumentalmente certi argomenti per fare un altro regalo ai padroni, dopo
quello di non aver preso posizione sul referendum ed aver trascinato sulle
stesse posizioni il suo partito; c’è una sola differenza, in questo caso: qui
il padrone da accontentare è solo sua Emittenza Mediaset che può continuare a
violare impunemente le sentenze della magistratura che lo obbligherebbero a
spostare una delle sue televisioni sul satellite, in modo da dare spazio alle frequenze
per l’emittente “Europa 7”, assegnataria da anni del posto di “Rete 4” - che
continua a trasmettere dal 1996 illegalmente, realizzando così un primo vero
pluralismo nell’informazione radiotelevisiva.
Stefano Ghio
Torino, 11 ottobre 2007
[*] Queste solo alcune delle normative, leggi e delibere che il
Signor Bertinotti (farebbe cosa gradita) dovrebbe prendere in considerazione e
se non conosce la materia, sono presenti in Italia valenti conoscitori della
materia e non occorre nemmeno andare a scomodare scienziati come l’Ingegner
Rubbia o la simpatica (tra l’altra sempre pronta e disponibile) astronoma la
Professoressa Margherita Hack, può
trovare anche tra i comunisti dei valenti ed esperti radioamatori che conoscono
la materia e possono illuminarlo sul caos che regna sovrano nell’etere
italiano, emerso dopo la conferenza di Ginevra e di cui il Ministro delle
Comunicazioni Gentiloni, come si evince dalla sua richiesta di urgenza, non
dubitiamo esserne a conoscenza.
[* Note di Luciano Bezerédy
- decreto del
Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per
il rilascio delle
licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4
dicembre 1997, come
modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 20 ottobre
1999;
- il piano di
ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e
telecomunicazioni 31
gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983,
Supplemento
ordinario n. 47, e
successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legge 1°
maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997,
n.
189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili;
- legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e
norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante
"Regolamento per
l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
- piano di
ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e
telecomunicazioni 31
gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983,
Supplemento
ordinario n. 47, e
successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del
Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per
il rilascio delle
licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4
dicembre 1997, come
modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 20 ottobre
1999;
- il provvedimento
del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante "Misure per garantire
condizioni di
effettiva concorrenza
nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 93 del 22 aprile
1998;
- delibera n. 69/99
recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
mercato
delle comunicazioni
mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per
l'assegnazione
delle
frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno
1999;
- decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la
determinazione
dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana;
- direttiva 96/2/CE
della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in
relazione alle
comunicazioni mobili e personali;
- direttiva 97/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una
disciplina comune in
materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei
servizi di
telecomunicazioni;
- la decisione
128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998
sull'introduzione
coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della
terza
generazione nella
Comunità, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione da
parte degli
Stati membri
dell'Unione europea delle misure necessarie per consentire l'introduzione
coordinata e
progressiva dei
servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro territorio entro
il 1° gennaio 2002
al più tardi, con la
previsione di un sistema di abilitazioni per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000;
VISTO l'accordo
generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito
dell'organizzazione mondiale
del commercio (WTO),
in vigore dal febbraio 1998;
- regolamento delle
radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell'atto costitutivo e della
convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22
dicembre 1992 e
ratificate con legge
31 gennaio 1996, n. 61;
- decisione della
Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n.
ERC/DEC/(97)07 del 30
giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per
l'introduzione dei
servizi mobili della terza generazione;
- decisione della
CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro
per i sistemi
terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande
1900-1980 MHz,
2010-2025 MHz e
2110-2170 MHz;
- decisione della
CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro
per i sistemi
terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande
1900-1980 MHz,
2010-2025 MHz e
2110-2170 MHz;