Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Testo approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 10
dicembre del 1948 (presente l’URSS) con 48 voti favorevoli, 8 astenuti e
nessuno contrario.
Preambolo
Considerando
che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà,
della pace e della giustizia nel mondo;
Considerando
che il non
riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno condotto ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell’umanità e che l’avvento di un mondo in
cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal
terrore e dalla miseria, è stato proclamato come l’aspirazione più alta
dell’uomo;
Considerando
che i diritti
dell’uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l’uomo non sia mai
costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l’oppressione;
Considerando
che nella Carta dei
popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono
dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare le migliori
condizioni di vita nella libertà più grande;
Considerando
che gli Stati-Membri
si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l’Organizzazione delle
Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali;
Considerando
che una concezione
comune di questi diritti di libertà è della massima importanza per assolvere
pienamente a tale impegno;
L’Assemblea
generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come
l’ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinché
tutti gli individui e tutti gli organi della società, tenendo sempre presente
allo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l’insegnamento e
l’educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e libertà e di
assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e
internazionale, il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva,
sia fra le popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori
riposti sotto la loro giurisdizione.
Art.1 -
Tutti gli esseri
umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.
Art.2 -
Ognuno può valersi
di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente
dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, d’opinione politica e di qualsiasi altra opinione,
d’origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra
situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto
politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una
persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non
autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.
Art.3 -
Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.
Art.4 -
Nessuno potrà essere
tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono
proibiti in tutte le loro forme.
Art.5 -
Nessuno sarà
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Art.6 -
Ognuno ha diritto al
riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo.
Art. 7
- Tutti sono uguali
di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un’eguale
protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.
Art.8 -
Ogni persona ha
diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali
contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciutile dalla
Costituzione o dalla legge.
Art.9 -
Nessuno può
arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato.
Art.10
- Ogni persona ha
diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e
pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà sia dei
suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in
materia penale, rivolta contro di essa.
Art.11
- 1) Ogni persona
accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia
stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le
garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate; 2) Nessuno verrà
condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono state commesse
non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale.
Parimenti non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella che era praticata
al momento in cui il reato è stato commesso.
Art. 12
- Nessuno sarà
oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel
suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni al suo onore ed alla
sua reputazione.Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro
simili ingerenze e lesioni.
Art.13 - 1) Ogni persona ha diritto di
circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di
unoStato; 2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso
il proprio, e di rientrare nel proprio paese.
Art.14 - 1) Di fronte alla persecuzione ogni
persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare dell’esilio in altri
paesi; 2) Tale diritto non si può invocare in caso di persecuzione realmente
fondata su un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli
scopi delle Nazioni Unite.
Art.15 - 1) Ogni individuo ha diritto ad
una nazionalità; 2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria
nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità.
Art. 16
- 1) Raggiunta l’età
nubile, l’uomo e la donna, senza restrizione di sorta per ciò che riguarda la
razza, la nazionalità o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e al momento del suo scioglimento; 2) Il matrimonio non si può concludere che
con il pieno e libero consenso dei futuri sposi; 3) La famiglia è l’elemento
naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della
società e dello Stato.
Art.17 - 1) Ogni persona, tanto sola quanto
in collettività, ha diritto alla proprietà; 2) Nessuno può arbitrariamente
esser privato della sua proprietà.
Art.18 - Ogni persona ha diritto alla
libertà di cambiare religione, come pure di manifestare la propria religione o convinzione
sola o in comune, in pubblico o in privato, con l’insegnamento, le pratiche, il
culto e la celebrazione dei riti.
Art.19 - Ogni individuo ha diritto alla
libertà d’opinione e d’espressione, il che implica il diritto di non venir
disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e
diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di
frontiere, le informazioni e le idee.
Art.20 - 1) Ogni persona ha il diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica; 2) Nessuno può essere costretto
a far parte di una associazione.
Art.21 - 1) Ogni persona ha diritto di
partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti; 2) Ogni persona
ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche
del proprio paese; 3) La volontà del popolo è il fondamento dell’autorità dei
poteri pubblici; questa volontà dev’essere espressa con elezioni serie, che
devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto
segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la libertà del
voto.
Art.22 - Ogni persona, in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha la facoltà di ottenere
soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo
nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell’organizzazione
e delle risorse dei singoli paesi.
Art.23 - 1) Ogni persona ha diritto al
lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di
lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; 2) Tutti hanno diritto,
senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale; 3) Chi lavora ha
diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla
sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se
opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale; 4) Ogni persona ha
diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei sindacati per la
difesa dei suoi interessi.
Art.24
- Ogni persona ha
diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione
della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.
Art.25 - 1) Ogni persona ha diritto ad un
livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della
sua famiglia, specialmente per quanto concerne l’alimentazione,
l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d’invalidità, di
vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in
seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà; 2) La maternità e
l’infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un’assistenza speciali.Tutti i
bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della
medesima protezione sociale.
Art.26
- 1) Ogni persona ha
diritto alla educazione. Essa dev’essere gratuita, almeno per quanto riguarda
l’insegnamento elementare e fondamentale. L’insegnamento elementare è
obbligatorio. L’insegnamento tecnico e professionale deve essere
diffuso.L’accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena
uguaglianza, in base ai meriti; 2) L’educazione deve mirare al pieno sviluppo
della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e
l’amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come
pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di
educazione da impartire ai loro figli.
Art.27
- 1) Ogni persona ha
il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che
ne risultano; 2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di
cui è autore.
Art.28 - Ogni persona ha diritto a che, sul
piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno
sviluppo.
Art.29 - 1) L’individuo ha dei doveri nei
confronti della comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità; 2) Nell’esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle
sue libertà ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla
legge, esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto
dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della
morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica; 3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso esercitarsi
in opposizione agli scopi e ai principi delleNazioni Unite.
Art.30 - Nessuna disposizione della presente
Dichiarazione può essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo
o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attività o di compiere
un’azione mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà qui enunciate.