Copia (RICOPIATA PER LA SECONDA VOLTA DOPO SABOTAGGIO
DOPO 17-6-2004)
Perché LA TRIBUNA DI PIACENZA PUBBLICA SOLO LE CIRCOLARI E NON QUESTO GENERE DI SENTENZE, NEL CODICE PENITENZIARIO ?
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
AGRIGENTO Presidente Gemelli,
Procedimento VALENTI, su ricorso Procura Repubblica Agrigento
Oggetto: Ordinamento penitenziario, diritto di reclamo – impugnazioni disciplina
(Legge 26/7/75 n.354, artt.14 ter, 35 e 69, CPP, artt. 666-678)
“Alla luce dei numerosi interventi della Corte Costituzionale sull’ambito della giurisdizione in tema di tutela dei diritti, non è più sostenibile la tesi dell’appartenenza al settore amministrativo dei reclami contro i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, come quelli relativi ai colloqui ed alle conversazioni telefoniche, dovendosi riconoscere che detti reclami danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del Magistrato di Sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne consegue che, in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia contro gli atti dell’amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l’attuazione della tutela giurisdizionale dovrà necessariamente realizzarsi attraverso l’ordinario modello procedimentale delineato dall’art.678 del CPP che, per il tramite del rinvio dell’art.666 comma 6, del CPP, rende ricorribile per Cassazione le Ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza.”
Il problema è che rarissimamente i reclami dei detenuti
al Magistrato di sorveglianza, al direttore del DAP, ai direttori, ai
Presidenti della regione, al Presidente della Repubblica, trovano risposta
scritta o anche semplicemente orale, per cui non si può oggettivamente
ricorrere e questo giochino è un abuso fascista che rende ignobile
l’amministrazione penitenziaria e la giurisdizione d’esecuzione della pena.