di
Giovanni Negri SOLE 24 ORE 8 aprile 201
La condanna a Strasburgo porta un nuovo processo
Una sorta di quarto grado di giudizio***********************. Almeno
nel penale. Va, infatti, riaperto il processo concluso con una condanna
all'esito di un procedimento giudicato non equo dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo. Lo stabilisce la Corte costituzionale con un'importante sentenza che
mette fine alle continue incertezze del legislatore che, anche di recente,
nell'ambito del progetto di revisione di alcune norme del Codice di procedura
penale, aveva inserito una disposizione specifica, senza però poi tradurre in
legge il proposito.
Ora la Consulta, con la sentenza n. 113,
scritta da Giuseppe Frigo e depositata ieri, ha stabilito l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 630 del Codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede un caso di revisione della pronuncia di condanna per
conformarsi a un verdetto della Corte dei diritti dell'uomo.
La sentenza interviene sul "caso
Dorigo", il militante comunista veneto condannato a 13 anni di carcere per
l'attentato alla base di Aviano del 1993. Un procedimento
"macchiato", accertò in seguito la Corte dei diritti dell'uomo, dal mancato
rispetto delle regole sul giusto processo: venne infatti dato un peso decisivo
alle dichiarazioni di tre coimputati che la difesa di Paolo Dorigo non aveva
potuto controinterrogare in contraddittorio.
La necessità della riapertura andrà valutata,
osserva la Corte costituzionale, oltre che in rapporto alla natura oggettiva
della violazione accertata (ad esempio, non darà comunque luogo a riapertura il
mancato rispetto del principio di ragionevole durata del processo, dato che la
ripresa delle attività processuali approfondirebbe l'offesa), tenendo
naturalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui
esecuzione si tratta.
In ogni caso potrebbe, precisa la Consulta,
sempre intervenire il legislatore che «resta pertanto e ovviamente libero di regolare
con una diversa disciplina, recata anche dall'introduzione di un autonomo e
distinto istituto, il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della
Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso
sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte
discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine di decadenza per
la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla
definitività della sentenza della Corte europea)».
IN REALTA' LA TESI DEL 4° GRADO E' LA TESI USATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DALL'AVOCATURA DELLO STATO NEL 2010 PER SPINGERE LA CONSULTA CONTRO IL RICORSO DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, MA L'ARGOMENTO, COME SI PUO' LEGGERE NELLA SENTENZA, E' FASULLO. SIGNIFICATIVO CHE SIA CONFINDUSTRIA A RIPRENDERLO.