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Interrogazione del Sen. Russo Spena sugli arresti di Spoleto
Wednesday 07 November, 2007 12:27 by
Maumao
Presentata ieri al Senato una interrogazione a firma del Sen. Russo Spena ed
altri sugli arresti dei 5 compagni anarchici di Spoleto (uno dei quali
scarcerato il 6 novembre scorso)
Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n°
3-01048
Atto n. 3-01048 (in Commissione)
Pubblicato il 6 novembre 2007
Seduta n. 242
RUSSO
SPENA , ZUCCHERINI , BOCCIA Maria Luisa , EMPRIN GILARDINI –
Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:
il procedimento penale, iniziato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia, nei confronti di alcuni giovani (tra i quali Michele
Fabiani), ha destato viva perplessità nell'opinione pubblica, per le modalità
con le quali viene condotto, nonché per le accuse contestate agli indagati;
in particolare, agli indagati è contestato il delitto di cui all'art. 270-bis
del codice penale (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell'ordine democratico), sulla base, a quanto risulta dalle notizie
diffuse dalla stampa, della presunta appartenenza ad una cellula
anarco-insurrezionalista;
come riportato da "il manifesto" (del 27 ottobre 2007, pag. 8,
"Anarchici di Spoleto, sotto l'inchiesta niente"), la principale
fonte di criticità dell'indagine deriva dall'asserita discrasia tra le
contestazioni mosse agli indagati (che peraltro continuano a professarsi
innocenti ed estranei alle accuse elevate nei loro confronti) e le risultanze
probatorie allo stato acquisite;
agli indagati è infatti contestata l'appartenenza alla Federazione anarchica
informale - cui è attribuita la responsabilità per la commissione di diversi
attentati incendiari in tutta Italia - laddove non soltanto essi negano
recisamente tale appartenenza, ma le stesse risultanze probatorie, acquisite
anche attraverso intercettazioni telefoniche, sembrano dimostrare
l'infondatezza di tale assunto;
considerato che:
a prescindere dalla responsabilità penale degli indagati per i reati loro
ascritti, su cui si pronuncerà l'autorità giudiziaria, nella cui valutazione si
ripone piena ed incondizionata fiducia, desta perplessità la circostanza,
riferita da taluno dei difensori, relativa all'allegazione, nella stessa
ordinanza dispositiva della custodia cautelare, di alcune informative dei ROS
che qualificano il difensore di uno degli indagati come "noto avvocato
penalista dell'area" cui gli stessi afferirebbero;
qualora la circostanza sopra riferita corrispondesse al vero, sarebbe
quantomeno lecito dubitare della legittimità di una tale valutazione, da parte
degli organi inquirenti, del presunto orientamento ideologico di uno dei
difensori degli indagati;
tale valutazione, infatti, oltre ad incidere su di un dato meritevole di
particolare tutela in quanto qualificabile come "dato sensibile", ai
fini del divieto di diffusione di cui all'art. 13 del decreto legislativo
196/2003, e a rappresentare una circostanza non utile ai fini delle indagini,
rischia di indurre infondati sospetti e pre-giudizi sulla correttezza
dell'espletamento del mandato difensivo da parte del suddetto avvocato;
come noto, le indagini relative a procedimenti penali in materia di reati
associativi, con particolare riferimento ai delitti contro la personalità dello
Stato, in ragione della scarsa determinatezza e della struttura soggettivistica
della fattispecie, nonché della possibile incidenza di tali norme
incriminatrici sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantite (in
questo caso, libertà di opinione e manifestazione del pensiero), presentano
particolare delicatezza e complessità, imponendo all'autorità giudiziaria di
delineare il confine tra condotte penalmente rilevanti e comportamenti
espressivi di diritti e libertà sanciti come tali dall'ordinamento;
in ragione della complessità di tali indagini, è necessario che le valutazioni
compiute dall'autorità giudiziaria in ordine alla responsabilità penale degli
indagati siano il più possibile circostanziate "oltre ogni ragionevole
dubbio" e siano condotte nel rispetto del diritto al trattamento dei dati
personali (soprattutto se sensibili), anche dei difensori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni in oggetto;
se corrisponda al vero la notizia riferita, relativa alla qualificazione del
difensore di uno degli indagati quale afferente all'area
anarco-insurrezionalista, e, in caso di risposta positiva, le ragioni che
avrebbero legittimato tale valutazione