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Interrogazione del Sen. Russo Spena sugli arresti di Spoleto


 Wednesday 07 November, 2007 12:27 by Maumao

Presentata ieri al Senato una interrogazione a firma del Sen. Russo Spena ed altri sugli arresti dei 5 compagni anarchici di Spoleto (uno dei quali scarcerato il 6 novembre scorso)


Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01048
Atto n. 3-01048 (in Commissione)

Pubblicato il 6 novembre 2007
Seduta n. 242


RUSSO SPENA , ZUCCHERINI , BOCCIA Maria Luisa , EMPRIN GILARDINI –

 

Al Ministro della giustizia. –


Premesso che:

il procedimento penale, iniziato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nei confronti di alcuni giovani (tra i quali Michele Fabiani), ha destato viva perplessità nell'opinione pubblica, per le modalità con le quali viene condotto, nonché per le accuse contestate agli indagati;

in particolare, agli indagati è contestato il delitto di cui all'art. 270-bis del codice penale (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), sulla base, a quanto risulta dalle notizie diffuse dalla stampa, della presunta appartenenza ad una cellula anarco-insurrezionalista;

come riportato da "il manifesto" (del 27 ottobre 2007, pag. 8, "Anarchici di Spoleto, sotto l'inchiesta niente"), la principale fonte di criticità dell'indagine deriva dall'asserita discrasia tra le contestazioni mosse agli indagati (che peraltro continuano a professarsi innocenti ed estranei alle accuse elevate nei loro confronti) e le risultanze probatorie allo stato acquisite;

agli indagati è infatti contestata l'appartenenza alla Federazione anarchica informale - cui è attribuita la responsabilità per la commissione di diversi attentati incendiari in tutta Italia - laddove non soltanto essi negano recisamente tale appartenenza, ma le stesse risultanze probatorie, acquisite anche attraverso intercettazioni telefoniche, sembrano dimostrare l'infondatezza di tale assunto;

considerato che:

a prescindere dalla responsabilità penale degli indagati per i reati loro ascritti, su cui si pronuncerà l'autorità giudiziaria, nella cui valutazione si ripone piena ed incondizionata fiducia, desta perplessità la circostanza, riferita da taluno dei difensori, relativa all'allegazione, nella stessa ordinanza dispositiva della custodia cautelare, di alcune informative dei ROS che qualificano il difensore di uno degli indagati come "noto avvocato penalista dell'area" cui gli stessi afferirebbero;

qualora la circostanza sopra riferita corrispondesse al vero, sarebbe quantomeno lecito dubitare della legittimità di una tale valutazione, da parte degli organi inquirenti, del presunto orientamento ideologico di uno dei difensori degli indagati;

tale valutazione, infatti, oltre ad incidere su di un dato meritevole di particolare tutela in quanto qualificabile come "dato sensibile", ai fini del divieto di diffusione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, e a rappresentare una circostanza non utile ai fini delle indagini, rischia di indurre infondati sospetti e pre-giudizi sulla correttezza dell'espletamento del mandato difensivo da parte del suddetto avvocato;

come noto, le indagini relative a procedimenti penali in materia di reati associativi, con particolare riferimento ai delitti contro la personalità dello Stato, in ragione della scarsa determinatezza e della struttura soggettivistica della fattispecie, nonché della possibile incidenza di tali norme incriminatrici sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantite (in questo caso, libertà di opinione e manifestazione del pensiero), presentano particolare delicatezza e complessità, imponendo all'autorità giudiziaria di delineare il confine tra condotte penalmente rilevanti e comportamenti espressivi di diritti e libertà sanciti come tali dall'ordinamento;

in ragione della complessità di tali indagini, è necessario che le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria in ordine alla responsabilità penale degli indagati siano il più possibile circostanziate "oltre ogni ragionevole dubbio" e siano condotte nel rispetto del diritto al trattamento dei dati personali (soprattutto se sensibili), anche dei difensori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni in oggetto;

se corrisponda al vero la notizia riferita, relativa alla qualificazione del difensore di uno degli indagati quale afferente all'area anarco-insurrezionalista, e, in caso di risposta positiva, le ragioni che avrebbero legittimato tale valutazione