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Rif. 479i(2005) 22.09.2005
– Comitato Anti-tortura del Consiglio d’Europa: la proibizione della tortura
non può originare compromessi Strasburgo,
22.09.2005 – Nel corso del 15° Rapporto generale di attività pubblicato oggi,
il CPT (1) sottolinea che la proibizione della tortura e dei trattamenti
inumani o degradanti è uno dei rari diritti dell’uomo per i quali non sono
ammesse deroghe. Non è giusto parlare di “trovare il giusto equilibrio”
quando sono in gioco questi diritti umani. Per combattere il terrorismo sono
senz’altro necessarie azioni determinate, ma non è possibile tollerare che
tali azioni degenerino ed espongano esseri umani alla tortura o ad altri
trattamenti inumani o degradanti. Citando l’attuale
controversia sull’impiego delle “assicurazioni diplomatiche“ nell’ambito
dell’allontanamento verso paesi che non portano il dovuto rispetto ai
diritti dell’uomo, il Comitato ha elencato gli argomenti di principio che
vanno contro tale pratica. Per quanto riguarda le garanzie, il CPT sostiene
di non aver ancora riscontrato proposte convincenti per l’attuazione di un
meccanismo efficace di controllo in seguito all’allontanamento. Secondo il
Rapporto, “per avere solo la minima possibilità di essere efficace, tale
meccanismo dovrà evidentemente comprendere un certo numero di garanzie
fondamentali, come il diritto per le persone indipendenti e qualificate di
recarsi in visita in qualsiasi momento alla persona interessata, senza alcun
preavviso, e di poterle parlare in un luogo a scelta senza la presenza di testimoni‘’;
il meccanismo deve altresì prevedere mezzi che garantiscano misure correttive
immediate nel caso in cui le assicurazioni fornite non dovessero essere
rispettate. Il Rapporto
generale fornisce dettagli sulle 17 visite effettuate dal Comitato Anti-tortura
nel corso degli ultimi 12 mesi. Contiene inoltre commenti sulla revisione
prevista dalle Regole penitenziarie europee e sui venti principi direttivi
riguardanti il rimpatrio forzato dei cittadini stranieri, adottati nel maggio
scorso dal Comitato dei Ministri(2). ------------ |